REGOLAMENTO

REGOLAMENTO D’USO DELLA STRADA FORESTALE CANTONACCIO-MONTI DELLA GANNA (2’840 ml)

L’Assemblea del Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena

Richiamati
·la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l’articolo 15;
·l’Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l’articolo 13;
·la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l’articolo 13;
·il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35;
·a Direttiva “Circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali – Modello di regolamento d’uso e rapporto esplicativo” approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1000 del 26 febbraio 2014.

Visto
·il Messaggio della Delegazione consortile del 5 ottobre 2016

decreta

Art. 1Scopo
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:
-la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale “Cantonaccio-Monti della Ganna” (in seguito: strada forestale);
-il prelievo delle tasse d’uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale;
-la chiusura invernale della strada forestale.

Art. 2Principi
1La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
2Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località Cantonaccio
3 La Delegazione consortile e il segretario sono ammessi a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d’interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento.
4 La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
-con autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento;
-con autorizzazione eccezionale ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.
5 La Delegazione consortile allestisce e tiene aggiornato l’elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3Beneficiari di autorizzazione ordinaria
1La Delegazione consortile rilascia un’autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
-proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
-proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all’agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
2La Delegazione consortile rilascia un’autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un’attività di interesse pubblico, in particolare:
a)servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
b)esercitazioni militari;
c)realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
d)servizi federali, cantonali, comunali nell’ambito delle loro attività;
e)imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4Beneficiari di autorizzazione eccezionale
La Delegazione consortile può rilasciare un’autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:
a)proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
b)cacciatori per il ricupero della selvaggina;
c)usufruttuari, locatari, affittuari e altriutenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5Rilascio dell’autorizzazione
I)Richiesta
Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta alla Delegazione consortile indicandone il motivo.
II)Decisione
1Tutte le autorizzazioni:
a)sono rilasciate al richiedente per iscritto dalla Delegazione consortile e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
b)ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
c)conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento;
d)non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
2L’autorizzazione eccezionale:
a)indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
b)autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
c)autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo famigliare (marito, moglie, figli);
d)prevede il pagamento di una tassa d’uso stabilita secondo l’art. 9 del presente Regolamento
3All’interno di un nucleo famigliare possono essere rilasciate al massimo tre autorizzazioni supplementari annuali.

Art. 6Decadenza e rinnovo dell’autorizzazione
1Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro il 30 settembre.
2In tutti gli altri casi, l’autorizzazione decade al termine della durata indicata.

Art. 7Modifica, revoca dell’autorizzazione
1L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida della Delegazione consortile per motivi di interesse pubblico.
2Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8Tasse d’uso: imposizione ed esenzione
1Sono soggetti al pagamento di una tassa d’uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l’art. 4 del presente Regolamento.
2Il mancato godimento dell’autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d’uso versata.
3Sono esenti dal pagamento di una tassa d’uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l’art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9Tasse d’uso: ammontare
1 L’ammontare delle tasse d’uso per i beneficiari di un’autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale e così fissato:
a)proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
-da fr. 100 a fr. 200/ l’anno;
-da fr. 40 a fr.60/ al mese;
-da fr. 10 a fr.20 / al giorno;
b)cacciatori per il ricupero della selvaggina:
-da fr.40 a 60 per il periodo di caccia;
c)usufruttuari, locatari, affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati, tenuto conto delle peculiarità del transito:
-da fr.100 a fr.200/ (l’anno)
-da fr. 50 a fr. 1000/ alla volta tenuto conto dell’importanza, dell’occupazione e del volume dei transiti.
2La tassa d’uso annuale per ogni autorizzazione supplementare rilasciata a componenti del medesimo nucleo famigliare di un avente diritto ammonta al 20% della relativa tassa base.
3Le tasse d’uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dalla Delegazione consortile in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
4La Delegazione consortile stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d’uso.

Art. 10Disposizioni particolari
1La Delegazione consortile può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
2Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all’utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena.
3I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
4Il tonnellaggio massimo consentito è di 22 t.
5In caso di danneggiamento della strada forestale vige l’obbligo di informare immediatamente la Delegazione consortile.

Art. 11Divieti
1Agli utenti della strada forestale è vietato:
-permetterne l’uso a terzi non autorizzati;
-il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
-il parcheggio sulle piazze di scambio;
-il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato.
2Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono vietati, considerato che la strada non è dimensionata per resistere all’azione del gelo e del sale. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dalla Delegazione consortile.

Art. 12Chiusura della strada durante il periodo invernale
1Per la strada forestale non sarà garantito il servizio invernale.
2A causa del pericolo di formazione di ghiaccio nonché di caduta di neve e di sassi, al quale non può essere ovviato con misure di sicurezza economicamente sostenibili, la strada viene chiusa al traffico durante il periodo invernale. La Delegazione consortile, in ossequio alle disposizioni della Legge sulle strade, pubblica la chiusura della strada all’inizio del periodo invernale e la relativa riapertura al termine di tale periodo, e posa la relativa segnaletica stradale.
3Per assicurare il rispetto della chiusura invernale, la Delegazione consortile può procedere allo sbarramento fisico della strada tramite la barriera presente in località Motta o altro dispositivo idoneo.

Art. 13Vigilanza
1La Delegazione consortile vigila sull’osservanza del presente Regolamento.
2La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l’elenco allestito dalla Delegazione consortile relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 14Contravvenzioni
1Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dalla Delegazione consortile conformemente agli artt. 145 segg. LOC che si applicano per analogia.
2Sono riservate l’azione civile per il risarcimento di danni e l’azione penale.

Art. 15Rimedi di diritto
1Contro le decisioni della Delegazione consortile è data facoltà di reclamo alla Delegazione consortile entro 15 giorni dall’intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
2Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla Legge sui consorzi.

Art. 16Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

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Adottato dall’Assemblea consortile in data 5 ottobre 2016.

Approvato dal Consiglio di Stato in data 22 novembre 2017.